20 ottobre 2018

Rinuncia “tacita” al compenso di amministratore

L’amministratore ha diritto al compenso anche quando non lo ha mai chiesto o l’assemblea non ha deliberato

Autore: Paola Mauro
La mera inerzia dell’amministratore nel richiedere alla Società i compensi per l’attività prestata non può intendersi come rinuncia tacita agli stessi, trattandosi di un comportamento tutt’altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo. La mera inerzia, infatti, ben può esprimere una semplice tolleranza o riflettere una situazione di pura disattenzione. Peraltro, attribuire rilevanza alla mera inerzia dell’amministratore significherebbe ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto al compenso.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24139/18, pubblicata il 3 ottobre dalla Sesta Sezione Civile-1.
  • Nel caso di specie, l’amministratore di una S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di quest’ultima per ottenere il pagamento dei compensi correlati all’incarico svolto per un quinquennio.

La domanda è stata accolta dal Tribunale – che ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'emolumento, liquidandolo però in misura minore della richiesta -, mentre la Società convenuta ha avuto la meglio nel giudizio d’appello, sulla base dell’eccezione – accolta dal Giudice di secondo grado – che l’amministratore aveva rinunciato, per comportamento concludente, a qualsiasi compenso in relazione al ruolo ricoperto dal 2001 al 2006.
  • La Corte d’appello di Trieste ha valorizzato le seguenti circostanze: l’amministratore non aveva mai chiesto alcun compenso, né aveva mai convocato l'assemblea dei soci per deliberare sullo stesso; e ciò, sia nel periodo di durata della carica stabilito nell'atto costitutivo, sia nel periodo successivo, in cui, scaduto tale termine, aveva continuato a rivestire il ruolo di amministratore. Inoltre l’attore, neanche quando aveva preannunciato le proprie dimissioni dalla carica, e neppure quando le aveva effettivamente rassegnate aveva avanzato alcuna pretesa a titolo di compenso per l'attività svolta in quegli anni.

Ebbene, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha ribaltato le sorti del giudizio, ritenendo la decisione del Giudice di appello non in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto al compenso per l’attività gestoria e in tema di remissione del debito.
  • Secondo l’amministratore ricorrente, la remissione del debito può sì ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di valersi del diritto di credito. D’altro canto, non è corretto ritenere che la pretesa al compenso dell'amministratore rimanga subordinata a una previa richiesta di liquidazione da parte dell'assemblea in costanza di carica, come ipotizzato dal Giudice di secondo grado.

La Suprema Corte condivide queste deduzioni.
Gli Ermellini evidenziano che l’incarico di amministratore di società si presume oneroso, e non c’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l'amministratore rivolga alla Società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico (sul tema vedi Cass. n. 15382/2017, secondo cui: «con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli»).

Un'eventuale gratuità dell'incarico può esistere, di conseguenza, se lo prevede lo statuto della Società interessata o una clausola del contratto di amministrazione, oppure nel caso di rinuncia al credito, visto il carattere disponibile del diritto al compenso di amministratore (in proposito, v., da ultimo, Cass. n. 16530/20181); e l’esercizio di una simile facoltà viene a inquadrarsi nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. cod. civ.

Al riguardo, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della c.d. rinuncia tacita, che di per sé è ammessa dalla normativa della remissione del debito. E tuttavia, come ha segnalato il ricorrente, secondo la giurisprudenza di legittimità, «per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto» (cfr., tra le altre, Cass. n. 16125/2006). Situazione questa che nel caso in esame non si è realizzata.

La Corte territoriale ha assegnato valore di rinuncia a un comportamento meramente omissivo, il quale, in se stesso – rilevano gli Ermellini - «risulta tutt'altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo. Basta pensare cha la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore (come radicata nei più vari motivi) o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Sul piano oggettivo viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto».

E allora i Massimi giudici, in accoglimento del ricorso dell’amministratore, hanno ritenuto doveroso disporre il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo giudizio (che tenga conto dei principi richiamati sopra).

_______________________________________
Secondo Cass. civ. sez. V Sent., 22/06/2018, n. 16530: «In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria non può pretendere, presumendone la onerosità, di assoggettare a tassazione il compenso dell'amministratore di una società in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, non potendo la stessa fondare tale pretesa su una presunzione, inconferente in presenza di un diritto disponibile, quale quello dell'amministratore al compenso da parte della società».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy