21 maggio 2019

Scambio di partecipazioni mediante conferimento: l’operazione non è abusiva

Autore: Serena Pastore
Dalle indicazioni fornite nella risposta n° 148/2019 si evince che le operazioni effettuate dai proponenti non sono abusive, in quanto non finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Anche se lo stesso obiettivo si sarebbe potuto raggiungere anche attraverso la scissione totale della società ALFA e il conferimento congiunto da parte dei proponenti del diritto di usufrutto e della nuda proprietà della partecipazione in GAMMA della società BETA.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la riorganizzazione societaria. L’istante vorrebbe conferire, alla società BETA di recente costituzione, la stessa valenza di holding di famiglia, razionalizzando così la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alla varie società. Per attuare tale riorganizzazione intende porre in atto delle operazioni straordinarie tra loro concatenate, che sono:
  • lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, effettuato da due persone fisiche (Caio e Tizio) che conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in ALFA nella società BETA;
  • la scissione della società ALFA a beneficio delle due società socie DELTA e BETA, fiscalmente neutrale;
  • un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento, sempre effettuato da Caio e Tizio, per conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in GAMMA, nella società BETA.

Il proponente chiede il parere in ordine all’eventuale abusività - ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212- delle operazioni sopra elencate.

Risposta
L’Agenzia ritiene che le predette operazioni, a vario titolo fiscalmente neutrali, non siano finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai proponenti, in contrasto con le finalità delle norme tributarie e con il disposto di cui all’articolo 9, comma 2, TUIR. I tre atti giuridici utilizzati risultano congruenti, ferma restando la genuinità in un’ottica anti-abuso dell’obiettivo economico perseguito consistente nella riduzione della catena partecipativa.
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