24 settembre 2018

Semplificazione fiscale: proposte a sostegno dell’economia locale

Autore: Pietro Mosella
Nella proposta di legge recante “Misure di semplificazione fiscale, sostegno all’economia reale e contrasto all’evasione fiscale” al vaglio del Parlamento, sono previste anche alcune misure di sostegno all’economia locale.

Precisamente, il Capo III (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30), recante “Iniziative a favore dell’economia locale per favorire la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei comuni italiani”, disciplina la concessione di agevolazioni – così come prevede l’articolo 25, comma 1 - in favore dei soggetti esercenti le attività (designate al successivo comma 2) che procedono alla riapertura di attività nei Comuni sino a 20.000 abitanti, su tutto il territorio comunale, sia per l’ampliamento di esercizi già esistenti che per nuova apertura in locali commerciali chiusi da sei mesi rispetto all’anno per cui si chiede l’agevolazione.

Attività ammesse all’agevolazione - Così come stabilito dal comma 2 dell’articolo 25, ai fini della concessione delle agevolazioni suddette, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla riapertura di locali ove si svolgono attività imprenditoriali, appartenenti ai seguenti settori:
  • artigianato e turismo;
  • fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
  • commercio al dettaglio, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Sono, invece, escluse dall’agevolazione le attività di:
  • “Compro oro” e “sex shop”;
  • le sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in quanto attività che esulano dalla finalità dell’Ente di riqualificare nuovamente vie e piazze penalizzate dalla presenza di negozi chiusi.

Sono, inoltre, esclusi dai benefici i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere precedentemente interrotte.
Sono, altresì, escluse le aperture di nuove attività e le riaperture, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.

Le agevolazioni – L’articolo 26 della proposta di legge in commento, dispone che, le agevolazioni in questione, consistono nell’erogazione di contributi per il periodo di apertura dell’esercizio ed il triennio successivo.

La quantificazione del contributo è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti quali TARI, TASI quota conduttore (o eventuale altro tributo equivalente), TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, regolarmente pagati nell’anno precedente alla istanza di erogazione fino al 100% dell’importo.
Le agevolazioni decorrono, comunque, successivamente al reale inizio dell’attività e dall’effettiva data di decorrenza dell’apertura, desumibile dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Soggetti beneficiari – L’articolo 27, prevede che possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali, gli esercenti regolarmente abilitati e autorizzati alle attività in questione, che riutilizzano i locali dismessi da sei mesi o ampliano i locali esistenti.

Per gli esercizi in ampliamento, che devono comportare la riapertura nella pubblica via di ingressi o vetrine da sei mesi rispetto all’anno per cui si chiede l’agevolazione, possono beneficiare del contributo per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.

Procedure – Riguardo alle procedure, l’articolo 28 stabilisce, in relazione ai soggetti che intendono usufruire delle suddette agevolazioni, che, gli stessi, devono presentare al Comune di residenza, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, un’istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
Il Comune, dopo i controlli della dichiarazione del richiedente, determinerà la quantificazione dei contributi, previo riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell’attività, fino all’esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate.
La quantificazione ed erogazione del contributo, a cura del Responsabile dell’Ufficio Tributi, avverrà in misura proporzionale al numero di mesi di apertura nel triennio considerato che non potrà essere in ogni caso inferiori a sei mesi.

Ulteriori condizioni – È importante specificare, così come ricorda l’articolo 29, che i contributi suddetti, rientrano nel regime del de minimis (di cui al regolamento della Comunità Europea) e, di conseguenza, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa.

Questa condizione, dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.
È, altresì, opportuno precisare che, le agevolazioni previste, «non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano».
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