21 settembre 2018

Semplificazioni per versamenti mediante il modello F24

Autore: Paola Sabatino
La proposta di legge AC-1074 recante “Misure di semplificazione fiscale, sostegno all’economia reale e contrasto all’evasione fiscale”, amplia l’ambito operativo del modello di pagamento unificato F24, con le conseguenti possibilità di compensazione.

L’intenzione, in sostanza, è quella di modificare l’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014. L’articolo summenzionato, ancora in vigore, al comma 2, prevede che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
  • a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.

Le modifiche - Con la proposta di legge, l’articolo 11 del comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014, viene così modificato: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997. n. 241, sono eseguiti con modello F24 anche i pagamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi speciali, dei tributi locali incluse le tariffe per i servizi, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale”.

Viene, in sostanza, fissato un termine per l’adozione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate necessari all’estensione del modello di pagamento F24, al fine di soddisfare l’esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con il predetto modello, anche in via telematica. Viene, inoltre, disposto a tal fine che, le modalità di versamento previste dall’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97, siano applicabili anche per i pagamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, dell’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi speciali, dei tributi locali incluse le tariffe per i servizi, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
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