22 settembre 2018

Studio notariato: la rilevanza fiscale delle liberalità indirette

Autore: Pietro Mosella
Uno degli ultimi studi del Consiglio Nazionale del Notariato, precisamente lo Studio n. 15-2018/T, pubblicato il 28 agosto 2018, recante “Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile”, ha approfondito la tematica della rilevanza delle liberalità indirette nel sistema delle imposte sui redditi, distinguendone i differenti riflessi a seconda se l’erogante e il beneficiario operino o meno nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Lo studio, ovviamente, si è basato su un’analisi che è stata effettuata sviluppando i profili di maggiore interesse notarile. Il documento in esame, si sviluppa, con riferimento alle diverse tipologie di reddito, muovendo dalla qualificazione soggettiva dei soggetti coinvolti.
Lo scopo che si pone detto studio, è quello di fornire delle indicazioni di carattere generale su come opera l’imposizione diretta nello specifico settore delle liberalità non donative.
Sarà poi il singolo notaio a scegliere se approfondire ulteriormente l’argomento in relazione al caso concreto.
Lo studio, infatti, si sviluppa riferendosi alle diverse tipologie di reddito, muovendo dalla qualificazione soggettiva dei soggetti coinvolti.

Esaminando in un quadro generale il suddetto documento, relativamente alla rilevanza delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi, si può partire da quanto stabilito dagli articoli 1 (Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), 6 (“Classificazione dei crediti”) e 72 (Presupposto dell'imposta sul reddito delle società) del TUIR.
Analizzando tali norme, si può ritenere – secondo lo studio in esame - sia pure solo in termini del tutto indicativi, che le liberalità indirette non assumono rilevanza nella disciplina delle imposte sui redditi se riguardano soggetti che non operino nell’esercizio d’impresa, arti e professioni, anche se, alcune specifiche fattispecie, potrebbero indurre a ritenere che tale assunto non abbia portata generale.

Secondo il Notariato, “in una materia nella quale opera la riserva di legge, solo nel sistema normativo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non esercenti impresa, arti e professioni non sarebbe possibile collocare il reddito che si consegua mediante una liberalità indiretta in una delle categorie rilevanti ai sensi dell’articolo 6 del TUIR rispetto alle quali sembrerebbero assumere rilievo esclusivamente fattispecie caratterizzate da una fonte produttiva onerosa”.

Ricordando che il sistema delle imposte sui redditi è improntato alla tassazione degli effetti dell’intera operazione piuttosto che del singolo atto, per le stesse ragioni sopra riportate, l’imposizione degli effetti liberali, potrà rilevare nel regime impositivo dei redditi che si conseguano nell’esercizio d’impresa, arti e professioni, essendo possibile – si legge nel documento - solo in tale sistema trovarne un sostegno normativo.
In virtù di ciò, la stessa operazione che viene a configurarsi come una liberalità indiretta nella quale (fermi rimanendo gli altri elementi) cambia solo la qualifica dei soggetti, potrà avere un diverso apprezzamento in chiave reddituale, potendo risultare rilevante solo se posta in essere da (o a favore di) imprenditori o esercenti arti e professioni.

Si pone anche l’esempio, riferendosi alle liberalità indirette nelle quali l’erogante e il beneficiario operino al di fuori dell’esercizio d’impresa arti e professioni, in cui si potrà porre la questione se far risultare dal negozio mezzo, oltre che la causa sua propria anche la causa donandi.

In relazione, invece, alle liberalità non donative, poste in essere nel regime d’impresa arti e professioni, ai fini della relativa qualificazione sul piano tributario si potrebbe porre, volta per volta, - sempre secondo il documento in esame - la differente questione relativa alla valutazione dell’inerenza dell’operazione alle finalità d’impresa e se sia opportuno che ciò trovi un riscontro anche su base documentale.

Lo studio, nei suoi diversi aspetti, è consultabile sul sito www.notariato.it ed offre spunti di riflessione per valutare, caso per caso, se, “mediante alcuni accorgimenti di tecnica redazionale, si possa offrire un contributo in relazione all’emersione e all’accertamento sul piano tributario delle liberalità in argomento”.
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