21 settembre 2018

Tax credit librerie. Domande entro il 30 settembre

Presentazione esclusivamente telematica

Autore: Andrea Amantea
Le domande di accesso al tax credit librerie possono essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 30 settembre tramite il portale taxcredit.librari.beniculturali.it. La compilazione delle stesse domande può avvenire solo in via telematica previa registrazione del legale rappresentante dell’impresa sul portale citato; effettuata la registrazione, si potrà procedere all’inserimento dei dati necessari ai fini della richiesta del credito d’imposta.

Sono queste le indicazioni da seguire ai fini della presentazione delle istanze per il tax credit librerie introdotto dall’ultima Manovra finanziaria.

Di recente il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali) ha reso disponibile la guida nonché la modulistica da considerare ai fini della richiesta dell’agevolazione.

Il tax credit librerie - L’articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, prevede che “A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti”.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
  • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), come risultante dal registro delle imprese;
  • abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972), ovvero, nel caso di libri usati (art. 36 del D.L. 41/1995 e ss.mm.ii.) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il decreto attuativo – Le diposizioni attuative del credito d’imposta in commento sono state fissate con il decreto 23 aprile 2018 emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018.
Il decreto da ultimo citato prevede che il benefico fiscale è commisurato a precise variabili, per le quali è stabilito un massimale di costo teorico ai fini della parametrazione del credito di imposta potenzialmente spettante (vedi tabella 1 allegata al decreto):
  • a) imposta municipale unica – IMU: € 8.000;
  • b) TASI: € 500;
  • c) TARI: € 1.50;
  • d) Imposta sulla pubblicità: € 1.500;
  • e) Tassa per l'occupazione di suolo pubblico: € 1.000;
  • f) spese per locazione, al netto IVA: € 8.000;
  • g) spese per mutuo: € 3.000;
  • h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente: € 8.000.

Gli importi delle voci di spesa citate sono da considerarsi in relazione all’anno precedente la richiesta di credito di imposta. Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali in cui si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Come specificato nella Guida del MIBACT disponibile sul portale citato in premessa, l’ammontare del credito d’imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del summenzionato decreto (vedi anche avviso di rettifica pubblicato in G.U.. serie generale n. 142 del 21.06.2018)). Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi. Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Il riconoscimento del credito d’imposta avverrà in via prioritaria in favore dei soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati presenti nel territorio comunale, e, in seguito, per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

La presentazione delle istanze - Sul portale taxcredit.librari.beniculturali.it il legale rappresentante dell’impresa può registrarsi accedendo alla sezione ‘SPORTELLO DOMANDE ’ – ‘Registrazione Utente ’ – ‘Compila e scarica la richiesta di registrazione’, dedicata alla compilazione della richiesta di registrazione (tale procedura dovrà essere ripetuta ogni anno di richiesta dell’agevolazione); per la registrazione è necessario riempire:
  • i campi relativi all’impresa esercente (inserimento Codice Fiscale),
  • e quelli relativi al legale rappresentante (Nome; Cognome; Codice fiscale; Email).

La registrazione è necessaria per accedere al sistema e presentare domanda/istanza di credito d’imposta.

Attenzione va posta al fatto che una volta caricata l’istanza sul portale, firmata digitalmente dal legale rappresentante, la stessa si considera inviata e non potrà più essere modificata.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine del 30 settembre, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali procederà alla verifica delle istanze e al riconoscimento dell’eventuale credito di imposta spettante.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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