24 aprile 2019

Veicoli elettrici: detrazioni per infrastrutture di ricarica

Per acquisto e posa in opera il limite è per ciascun intervento

Autore: Pasquale Pirone
Il limite di 3.000 euro è da riferirsi a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. È l’importante chiarimento contenuto nella Circolare n. 8/E/2019 (chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio 2019) con riferimento alla nuova detrazione fiscale prevista per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Di cosa si tratta
Con il comma 1039 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), è stata, introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute nel periodo 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La misura del beneficio è pari al 50% della spesa e beneficiabile in 10 rate annuali di pari importo. È da ripartirsi tra gli aventi diritto e si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui trattasi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sull’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con la Risoluzione n. 32/E/2019, relativa anche gli altri incentivi per l’acquisto di veicoli no inquinanti ed elettrici previsti dalla stessa manovra di bilancio 2019. Il documento di prassi, ha precisato che, considerata la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva. Pertanto, è da ritenersi che possano beneficiare della detrazione non solo i soggetti passivi IRPEF ma anche quelli IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e posseggano o detengano l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. Si era altresì specificato che, in merito all’ambito oggettivo;
  • deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico;
  • sono ammesse al beneficio in commento, oltre ai costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, espressamente considerati nella previsione agevolativa, anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (ad esempio, i costi di allaccio).

Si ricorda, inoltre, che per godere della detrazione le spese devono essere opportunamente documentate e devono essere pagate con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, ecc.) – Decreto MISE 20 marzo 2019.

Il limite massimo
Come previsto per la generalità delle detrazioni fiscali, anche in tal caso, la disposizione normativa fissa un limite massimo agevolabile. In particolare è stabilito che la detrazione spetta su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. Proprio con riferimento a questo aspetto nella recente Circolare 8/E/2019, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il limite deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Ciò significa che nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va ripartita tra gli aventi diritto, fermo restando che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 (50% di euro 3.000) per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che effettua l’intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi.
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