5 marzo 2019

Violazioni “ante riforma”. Estinzione del debito in tempi stretti

Per estinguere il debito IVA e non essere punibile l’imputato deve avere agito entro la prima udienza utile

Autore: Redazione Fiscal Focus
I pagamenti successivi alla consumazione del reato di omesso versamento di IVA, in virtù dell’accordo di rateizzazione raggiunto con l’Erario, non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione della soglia di punibilità, ma solo ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 D.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dal D.lgs. n. 158 del 2015.

Peraltro la suddetta causa di non punibilità, rispetto ai procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, opera solo se il pagamento del debito del tributario sia avvenuto per intero entro la prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della norma, oppure, nel caso di rateizzazione in corso, se, entro la prima udienza utile, l’imputato abbia chiesto di fruire del termine di tre mesi per l’integrale pagamento del debito residuo.

È quanto emerge dalla sentenza n. 8521/2019, pubblicata dalla Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.) il 27 febbraio.

Causa di non punibilità. L'art. 13 D.lgs. n. 74/2000, come sostituito dall’art. 11 D.lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre dello stesso anno, recita:
  • «1. I reati di cui agli articoli 10- bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso (...) 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione».

Retroattività. All’indomani dell’entrata in vigore del riformato art. 13 D.lgs. n. 74/00 la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la sua immediata applicabilità ai procedimenti in corso alla data del 22 ottobre 2015, anche qualora, alla data predetta, fosse già stato aperto il dibattimento (Cass. Sez. 3 pen., n. 40314 del 30/03/2016, tra le altre) con il solo limite temporale della prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della norma (in questo senso, Cass. Sez. 3 pen., n. 30139 del 2017).
Da tale orientamento è dipesa la decisione qui in esame.

Il caso. Nel caso che ci occupa, un’imprenditrice è stata condannata in primo e in secondo grado per il reato ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/00, per non avere versato l'importo di 276.839,00 euro a titolo d’imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2009.
Nel giudizio svoltosi al cospetto dei giudici di legittimità alla Difesa non è servito - ai fini dell’annullamento della sentenza di condanna - fare leva sull’accordo di rateizzazione siglato con il Fisco e sull’avvenuto pagamento di un consistente numero di rate.
Il suddetto accordo è stato posto in evidenza per sostenere l’abbassamento del debito in contestazione sotto la nuova soglia di rilevanza penale fissata dall’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 8, pari a 250.000 (a fronte dei precedenti 50.000 euro), e, in subordine, per sostenere il diritto al rinvio di tre mesi per il pagamento del debito residuo, onde avvalersi della causa di non punibilità di cui al novellato art. 13 D.lgs. n. 74/00.

I rilievi della S.C. Per un verso, i Massimi giudici hanno ricordato che il reato di omesso versamento di IVA si consuma con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo d’imposta dell'anno successivo; con la conseguenza «che le vicende successive alla perfezione del reato non incidono sulla sua sussistenza per cui, ai fini della sua integrazione, i pagamenti successivi non possono essere presi in considerazione nemmeno ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità, ma solo ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.lgs. n.74 del 2000, come sostituito dall'art. 11, d.lgs. n. 158 del 2015».

Per altro verso gli Ermellini hanno rilevato che «Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad ammettere che alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della nuova norma, quella del 12/01/2016, il debito non era integralmente estinto, bensì in fase di estinzione; né risulta, dalla lettura del verbale di udienza del 12/01/2016, che la (…) abbia chiesto di fruire del termine di tre mesi previsto dall'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 del 2016 per l'integrale pagamento del debito residuo. Ne consegue che l'imputata era già decaduta dalla possibilità di beneficiare della speciale causa di non punibilità, non potendo invocare per la prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado il beneficio del termine se esso non era stato richiesto in tempo utile».

E allora la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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