19 giugno 2019

Welfare di comunità: disponibile il codice tributo per il credito d’imposta

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), riconosce alle fondazioni bancarie, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

Le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento sono state approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare, all’articolo 3 del richiamato decreto è disposto che:
  • l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente in modalità telematica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • al credito d’imposta non si applicano “i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”.

Ebbene, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60 del 18.06.2019, ha istituito il seguente codice tributo:
  • “6902” denominato “WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello F24, detto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.
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