24 gennaio 2023

Florovivaismo: dal 25 gennaio le domande per accedere ai 25 Mln

Autore: Cinzia De Stefanis
Al via le domande dal 25 gennaio per accedere ai 25 milioni di euro contro il caro energia subìto dalle imprese florovivaistiche. Il contributo concedibile, è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022 rispetto a quelli sostenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per la gestione delle attività produttive, svolte essenzialmente in serra, per l'acquisto di energia elettrica, gas metano, Gpl, gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda. È prevista la possibilità di erogazione di un acconto pari al 90% del contributo spettante.

È con la circolare Agea del 18 dicembre 2022 n. 18 che sono state detta le istruzioni operative per la presentazione delle domande relative all’intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.

Concessione aiuti - Alle imprese agricole sarà concesso un aiuto pari al 30%, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio, biomasse utilizzate per la combustione in azienda, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021.

Presentazione domanda - Il soggetto beneficiario presenta ad Agea l’apposita domanda, dal 25 gennaio e fino al 27 febbraio, per il riconoscimento dell’aiuto, tramite l’assistenza di un centro autorizzato di assistenza agricola (Caa), compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac–simile allegato alla circolare in commento. L’organismo pagatore Agea rende disponibile nel Sian (sistema informativo agricolo nazionale) al richiedente o al Caa delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal fascicolo aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Legislazione - Ricordiamo che con il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (si veda l’articolo “Caro bollette: dote da 25 milioni di Euro per le aziende florovivaistiche” pubblicato il 7 dicembre 2022) sono stati previsti dei sostegni alle imprese florovivaistiche per una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse.

Soggetti beneficiari - Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole Sian e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:
  • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
  • 1.19.2;
  • 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Gli aiuti non spettano:
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;
  • alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.
Aiuti per imprese agricole costituite prima del 1° marzo 2021 - Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1° marzo 2021, data risultante dal fascicolo aziendale del Sian come data di apertura della partita Iva, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).

Aiuti per imprese agricole costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021 - Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal fascicolo aziendale del Sian come data di apertura della partita Iva, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota , ad una durata semestrale. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).

Aiuti per imprese agricole costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 - Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, data risultante dal fascicolo aziendale del Sian come data di apertura della partita Iva, è concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell’Iva).

Attività obbligatorie del beneficiario - Per accedere all’aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, che includa l’indirizzo Pec aziendale. All’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. È opportuno, inoltre, sottolineare l’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo Pec dell’agricoltore, che deve essere sempre attivo e aggiornato.

Nella domanda il beneficiario deve dichiarare i maggiori costi sostenuti per le spese energetiche riportando per i 2 periodi di riferimento 2021 e 2022, le seguenti informazioni:
  • tipo di risorsa energetica a cui si riferisce la fattura. Valori ammessi: energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio o biomasse;
  • soggetto emittente della fattura (partita Iva e denominazione);
  • data della fattura nel formato GG/MM/AAAA;
  • numero della fattura;
  • importo imponibile (al netto dell’Iva);
  • periodo a cui si riferisce la fattura.
Nel caso una impresa abbia effettuato un investimento (documentabile) relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022, non maturando un differenziale dei costi superiore al parametro del 30% rispetto al 2021, ha la facoltà di portare in aumento 6/12 del costo di ammortamento annuale (computato su 4 anni). Hanno titolo ad effettuare quanto precede, esclusivamente le imprese che hanno effettuato un investimento relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022 e che per tale investimento non hanno percepito alcuna forma di contributo/agevolazione/aiuto. In tal caso dovrà produrre idonea documentazione come riportata nel modello di domanda allegata alle presenti istruzioni operative.

Aiuto concedibile - L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’Iva) e non può superare quello massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura (attualmente pari a 500.000 euro per impresa).
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