30 maggio 2020

Alla stabile organizzazione è precluso l'accesso al rimborso del credito IVA

Autore: Redazione Fiscal Focus
In base a quanto disposto dal Decreto IVA n. 633/1972, il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere richiesto dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA.

Pertanto, alla stabile organizzazione è precluso l'accesso al rimborso del credito IVA sulla base del presupposto di cui alla lett. e) dell'articolo 30, secondo comma, del decreto IVA perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.

Tale situazione può verificarsi anche laddove un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso, secondo quanto dispone la normativa comunitaria di riferimento.

Si deve giungere ad una diversa conclusione, invece, come nel caso rappresentato nell’istanza di interpello n. 160/2020 dell’Agenzia delle Entrate dove la stabile organizzazione assolve l'IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia ai sensi dell'articolo 67 del decreto IVA.

Tale attività, infatti, rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e non può, dunque, considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse.

Ne consegue che il contribuente istante, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto di cui all'articolo 30, secondo comma, lett. e), del decreto IVA per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.

La compilazione del Modello IVA/2020 – Il quadro VX del modello IVA contiene i dati relativi all'IVA a debito, e quindi da versare, o all'IVA a credito.

Pertanto, l'IVA a credito, come complessivamente emergente dalla dichiarazione annuale presentata dall'istante, può essere riportata da quest'ultimo in detrazione-compensazione all'anno successivo oppure può essere chiesta a rimborso.
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