21 giugno 2018

Anche il trust può rivalutare le quote entro il 30 giugno

Autore: Silvia Bettiol
Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha riaperto nuovamente i termini per procedere alla rivalutazione delle quote e dei terreni detenuti non in regime d’impresa.
In particolare, con i commi 997 e 998 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 (legge di Stabilità 2018) è stata prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Tra gli enti non commerciali rientrano anche i trust.
Trattasi di un’agevolazione non a regime che ultimamente viene proposta con cadenza annuale.

L’aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata già dal 2016 all’8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data dell’1.1.2018 e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30.6.2018 che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Sulla seconda e terza rata che hanno scadenza annuale, sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CC.I.AA. ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio entro la stessa data del 30.6.2018.

La rivalutazione viene spesso operata quando il socio ha in animo di cedere le quote a terzi estranei alla famiglia ma può capitare anche il caso in cui gli acquirenti siano i discendenti del socio stesso che acquisteranno le quote realizzando in questo modo una sorta di passaggio generazionale.
Che rapporto sussiste tra la rivalutazione delle quote e l’istituto del trust?

Si ricorda che la disposizione di quote in trust non genera un presupposto impositivo ai fini delle imposte dirette in capo al disponente che opera nella sfera privata. Il passaggio, infatti, essendo a titolo non oneroso, non configura una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
Chi intende disporre in trust delle quote, pertanto, può evitare di pagare l’imposta sostitutiva sostituendo l’8% con la meno onerosa imposta di donazione.

In effetti, l'imposta di donazione tiene conto delle franchigie di un milione di euro a favore di qualsiasi ascendente, discendente o coniuge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter D.lgs. 346/1990 in molti casi è possibile beneficiare addirittura dell'esenzione totale.

Il nemico principale della rivalutazione delle quote è costituito dalla morte del rivalutante. Ciò in quanto l’art. 68 comma 6 del TUIR stabilisce che nel caso di acquisto delle quote per successione si assume come costo originario il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Ebbene, la rivalutazione viene persa a favore del più modesto valore risultante dal bilancio di esercizio così come previsto dall'art. 16 del D.lgs. 346/1990.

La norma, in particolare, impone di far riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

Diversamente, in caso di donazione, l’art. 68 comma 6 del Tuir è chiarissimo nel prevedere che si assume, come costo, il costo del donante. Se il donante ha effettuato la rivalutazione, il donatario subentrerà nel valore rivalutato.
Sotto questo profilo emerge il rapporto di “amore” con il trust: se è pur vero che non serviva rivalutare se fai il trust, è anche vero che se hai rivalutato e non hai venduto, il trust ti permette di perpetuare il valore rivalutato oltre la morte del disponente.
Infatti, il trustee subentrerà nel costo rivalutato e ne beneficerà in ipotesi di successiva cessione delle quote. Si ricorda che la R.M. n. 40/E/2015 ha precisato che laddove il donatario della partecipazione intenda procedere ad una nuova rivalutazione delle quote, non è possibile procedere allo scomputo delle imposte pagate dal donante in occasione della precedente rivalutazione (principio già espresso con la R.M. n. 91/E/2014).
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