3 settembre 2019

Associazioni assistenziali: ripristinate le agevolazioni fiscali per le imposte dirette

Autore: Claudia Iozzo
Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le strutture periferiche di natura privatistica, necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini delle imposte dirette, di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, che, al verificarsi di determinate condizioni, qualifica le attività svolte dagli stessi come non commerciali.

In particolare, le prestazioni rese da tali enti non commerciali prevalentemente associativi, non sono imponibili qualora si verifichino congiuntamente i seguenti presupposti:
  1. le attività sono effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  3. le attività sono effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati.

Sul punto è opportuno ricordare che l’intervento normativo del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) aveva eliminato dall’ambito soggettivo dell’agevolazione fiscale in commento, gli enti associativi assistenziali. Inoltre, anche la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è intervenuta sull’articolo 148 del TUIR, includendo, nel novero dei destinatari dell’agevolazione, anche le strutture periferiche di natura privatistica, necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, e ha mantenuto l’esclusione per gli enti assistenziali.

Il Decreto Crescita ripristina l’agevolazione fiscale
L’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, reintroduce tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette anche gli enti non commerciali assistenziali che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore, recependo, quindi, la formulazione approvata dalla VI Commissione Finanze della Camera in occasione dell’esame della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali.

Tuttavia occorre fare una precisazione: l’articolo 89 del Codice del Terzo settore, come modificato in sede di conversione dal Decreto Crescita, esclude, rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 148 del TUIR, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Inoltre, il nuovo perimetro dell’agevolazione è subordinato all’operatività del Registro degli enti del terzo settore (RUNTS), che, ad oggi, non è ancora stato istituito. Per completezza di argomento si ricorda che, l’iscrizione a tale registro, disposta dal Codice del Terzo settore, è l’elemento che qualifica un ente come “Ente del Terzo settore” (ETS), fornendo, conseguentemente, la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla riforma del settore stesso.

Adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate
Gli enti non commerciali in possesso dei requisiti richiesti dal legislatore, e che intendono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 148 del TUIR, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

Per ottemperare a tale onere è richiesta la trasmissione telematica del Modello EAS, direttamente da parte del contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, o tramite intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Inoltre, è richiesta una nuova presentazione del modello qualora siano cambiati i dati precedentemente comunicati e, in tal caso, la scadenza è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti richiesti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, occorre ripresentare il modello entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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