25 ottobre 2019

Benefici fiscali per consumi gasolio terzo trimestre

Dichiarazione entro il 31 ottobre 2019

Autore: Pietro Mosella
In merito ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, per ciò che concerne il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la nota direttoriale n. 137903/RU del 26 settembre 2019, ha comunicato che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2019.

Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’articolo 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati, appunto, tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.

Aventi diritto all’agevolazione
Come spiegato nella nota dell’Agenzia delle Dogane sopra citata, i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:


    1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:


    1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
    2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D. Lgs. n. 285/2005;
    3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D. Lgs. n. 422/1997;
    4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.


Occorre ricordare che, la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Modalità di fruizione del rimborso
Per ottenere il rimborso dell’importo indicato in precedenza, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) elencati in precedenza, presentano l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2019.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Sempre la nota delle Dogane, specifica che, a norma del comma 2, dell’articolo 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, non operano le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.
Detti crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “Quadro RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000.

Documentazione consumi
In merito alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, è precisato che, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati, sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. Ciò anche in virtù delle norme che, di fatto, hanno abrogato la cosiddetta “scheda carburante”. É opportuno anche ricordare che, per la fruizione del rimborso, è obbligatoria l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
In conclusione, la nota direttoriale ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2019, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020.
Da tale data, decorre il termine (previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000) per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2021.
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