25 marzo 2020

Bonus pubblicità: pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi per il 2019

E le modifiche apportate dal DL Cura Italia

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il 18 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria contenente l’elenco dei soggetti ammessi per il 2019 alla fruizione del credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il c.d. “Bonus pubblicità”, con l’indicazione dei singoli importi, così come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.

Massimali e limiti di fruizione del credito - La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni specificamente indicate per il settore dell’autotrasporto, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi massimi potenzialmente fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato DM 31 maggio 2017, n. 115.

Momento di fruizione del credito d’imposta - Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco con i soggetti ammessi.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 il credito d’imposta può essere fruito, sempre mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Presidenza del Consiglio dei Ministri Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.

Controlli e revoche del beneficio - Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, qualora venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti o nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.

I controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle rispettive competenze.

Le modifiche apportate dal DL Cura Italia - In base a quanto disposto dall’articolo 98 del DL n.18/2020, esclusivamente per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. È stata inoltre differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio, ovvero la “prenotazione”, che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Le prenotazioni presentate fino al 31 marzo 2020 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell’apertura della nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020.

Imprese di distribuzione - Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
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