27 ottobre 2018

Compilazione degli studi di settore per chi prosegue l’attività

Autore: Pietro Mosella
Anche in caso di operazioni straordinarie, se vi è prosecuzione dell’attività svolta, sono applicabili gli studi di settore. Occorre, innanzitutto, ricordare che, l’Amministrazione finanziaria, ha elaborato, d’intesa con le categorie interessate, appositi studi di settore validi sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi (articolo 62-bis, D.L. n. 331/1993; articolo 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146, e D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195), i quali, consentivano di stimare i ricavi o i compensi attribuibili al contribuente.

Essi, individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento:
  • al settore economico di appartenenza;
  • ai processi produttivi utilizzati;
  • all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività;
  • alla localizzazione geografica;
  • agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda).

Secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, Legge n. 146/1998, le cause di esclusione dall’applicazione degli accertamenti basati sugli studi di settore, sono:
  • ricavi dichiarati di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Il limite non può, in ogni caso, essere superiore a euro 7,5 milioni;
  • inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività:
    • liquidazione ordinaria;
    • liquidazione coatta amministrativa;
    • fallimento;
    • mancato inizio dell’attività produttiva;
    • interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali;
    • affitto dell’unica azienda;
    • sospensione dell’attività comunicata alla Camera di Commercio.

Nell’ambito delle operazioni straordinarie, sono da considerarsi soggette all’adempimento, quelle situazioni di attività derivanti, ad esempio, dalla trasformazione, dall’affitto d’azienda, da conferimento d’azienda, dalla scissione e dalla fusione. Ciò, in quanto, il nuovo soggetto giuridico, di fatto, prosegue l’attività svolta dall’operatore precedente.
A tal proposito, la Circolare n. 31/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che un’altra caratteristica da verificare è costituita dalla presenza dell’omogeneità dell’attività iniziata, rispetto a quella cessata, affermando che, il requisito dell’omogeneità, sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività, ovvero, i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore. In tali casi, lo studio di settore, si applicherà solo per il contribuente che inizia l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione della precedente attività e nel caso in cui l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Affinché si verifichi tale ipotesi, è necessario che vi sia identità tra il soggetto che ha cessato l’attività e quello che la inizia entro il termine dei sei mesi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 22 maggio 2007, n. 31/E, ha osservato che bisogna distinguere tra persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società, enti commerciali e non commerciali, ecc.).
Per la persona fisica/imprenditore individuale, sussiste una coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l’attività, nonostante l’inizio dell’attività avvenga con attribuzione di una nuova partita IVA.
Lo stesso criterio, dev’essere applicato nel caso di cessazione ed inizio attività da parte di un’impresa familiare di cui sia titolare un imprenditore individuale.

Relativamente ai soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la cessazione dell’attività, determina l’estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l’applicabilità della norma in oggetto.
Per la cessazione dell’attività, il termine è di sei mesi e si verifica, sia nel caso in cui il periodo di cessazione e d’inizio dell’attività rientrino nello stesso periodo d’imposta, sia nel caso in cui il periodo d’imposta in cui si inizia l’attività sia quello successivo.

In merito alla compilazione, invece, occorre dapprima ricordare che, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare 19 settembre 2013, n. 30/E, ha precisato che, la cessazione dell’attività prevalente in corso d’anno, è da ricondurre alla fattispecie della modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, in quanto, l’attività che nel corso dell’anno ha conseguito i maggiori ricavi, viene sostituita dall’attività dalla quale si sono conseguiti minori ricavi. La fattispecie è da ricondurre ad un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
In tal caso, quindi, si deve indicare il codice 11 nei righi RE1, RG1, RF1 del modello Redditi 2018, e dev’essere compilato il modello studi di settore relativo all’attività prevalente.

Nel Modello Redditi 2018, sono previsti codici differenziati per indicare le varie ipotesi di periodo d’imposta non normale.
Nel campo 2, “Studi di settore: cause di esclusione” dei righi RE1, RF1 o RG1, si deve indicare uno dei seguenti codici:
  • periodo non normale, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;
  • periodo non normale, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività.

Nel caso, invece, si indichi il codice 7 (altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività), dev’essere compilato il modello studi di settore per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ed indicare nelle note aggiuntive del software GE.RI.CO. le motivazioni per cui il periodo d’imposta è non normale.

Il codice 3 identifica, altresì, le situazioni dove l’attività viene svolta da un diverso soggetto giuridico in continuità con la precedente.
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