5 ottobre 2019

Contraffazione: istituito il codice tributo per la sanzione

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’Agenzia delle Entrate il 4 ottobre 2019 ha emanato la Risoluzione n° 84 per l’istituzione del codice tributo per la sanzione pecuniaria prevista per il contrasto della contraffazione.

L’articolo 1, comma 7, del DL n°35/2005 convertito, con modificazioni, dalla L n°80/2005 e successive modificazioni, prevede che “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”. La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che “(…) qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro”.

Le somme derivanti dall’applicazione della sanzione in argomento devono essere versate interamente all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per cento delle somme è destinato all’ente locale competente.

Per consentire il versamento, con modello F24, della sanzione irrogata da parte della polizia comunale, è istituito il seguente codice tributo:
  • “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.

Il 50 % delle somme versate con il predetto tributo saranno accreditate direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24.

Compilazione Modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
  • nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;
  • nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.

Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.

Sanzione irrogata da organi diversi dalla polizia comunale
Nel caso in cui la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del DL n° 35/2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione n° 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.

Si ricorda che per il versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.
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