24 dicembre 2020

Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale: pronto il codice tributo

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 190 del DL Rilancio n.34/2020, convertito con modificazioni in legge n.77/2020, riconosce per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. Possono accedere al beneficio in esame le imprese con:
  • sede legale nello spazio economico europeo;
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia o la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  • codice ATECO “58 attività editoriali”:
  • 58.13 edizione di quotidiani;
  • 53.14 edizione di riviste e periodici;
  • iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione;
  • impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. In particolare, esso non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, utilizzando il codice tributo:
  • “6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del DL19 maggio 2020, n. 34”, istituito con la Risoluzione n.81/2020.

Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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