14 marzo 2019

ENASARCO 2019: minimali e massimali aggiornati

Autore: Pasquale Pirone
Dal 1° gennaio 2019, oltre a scattare l’ulteriore aumento previsto per l’aliquota contributiva ENASARCO da applicare per le ditte individuali e società di persone, sono stati aggiornati anche i minimali contributivi ed i massimali provvigionali. Tale aggiornamento è frutto della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per quanto riguarda le aliquote contributive, si ricorda che il regolamento (anno 2013) delle attività istituzionali della fondazione, con riferimento all’agente/rappresentante ditta individuale/società di persone, ha previsto un aumento graduale e spalmato in un arco temporale, passando dal 14,65% del 2015 al 16,50% nel 2019 per arrivare al 17% il prossimo anno (per gli anni 2016, 2017 e 2018 le aliquote per tali soggetti sono state rispettivamente del 15,10%, 15,55% e 16%). L’aliquota è applicata alla provvigione e l’onere contributivo è per il 50% a carico della casa mandante ed il 50% a carico dell’agente (il contributo ENASARCO a carico dell’agente è trattenuto sulla provvigione dalla casa mandante ed è versato da quest’ultima insieme alla parte di sua competenza). Qualora, invece, l’attività di agente/rappresentante è svolta sotto la veste di società di capitali, il contributo è dovuto in base a scaglioni provvigionali. A tal proposito, per quest’anno gli scaglioni sono rimasti invariati rispetto all’anno trascorso così come invariate sono le aliquote (anche qui una quota del contributo è a carico dell’agente/rappresentante ed una quota a carico della mandante, anche se poi il tutto è versato da quest’ultima – si veda tabella in fondo).

I minimali e massimali 2019
Qualora l’attività di agente/rappresentante sia svolta sotto forma di ditta individuale società di persone, i contributi ENASARCO sono calcolati, dunque, applicando alla provvigione l’aliquota prevista per l’anno d’imposta (l’aliquota 2019 come detto è del 16,50% di cui 8,25% a carico dell’agente/rappresentante e 8,25% a carico della casa mandante). In tal caso occorre, tuttavia, il rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale, i quali sono annualmente aggiornati in base all’indice ISTAT di cui in premessa. L’importo fissato è diverso a seconda che l’agente/rappresentante sia monomandatario oppure plurimandatario. In particolare, a seguito del citato aggiornamento, per l’anno d’imposta corrente, se trattasi di agente/rappresentante monomandatario il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.331 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.324,61 euro), mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 856 euro (214 euro a trimestre). Se trattasi, invece, di agente/rappresentante plurimandatario, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.554 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.216,41 euro) ed il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 428 euro (107 euro a trimestre). Volendo fare un raffronto con il 2018, la variazione non è stata notevole, se si considera che per tale anno, in caso di rapporto monomandatario, il massimale provvigionale annuo era pari a 37.913 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro) ed il minimale contributivo annuo era fissato in 846 euro (211,50 euro a trimestre); qualora, invece, il rapporto di agenzia/rappresentanza era di tipo plurimandatario, il massimale provvigionale era pari a 25.275 euro (con contributo massimo di 4.044 euro) ed il minimale contributivo annuo era di 423 euro (ossia, 105,75 euro a trimestre).
Non sono, invece, previsti minimali e massimali laddove l’attività di agente/rappresentante è svolta in forma di società di capitali.
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