28 maggio 2018

I dubbi della società semplice aprono al trust

Autore: Silvia Bettiol
La circolare n. 1/2018 di Assonime ha correttamente evidenziato come l’abolizione del riferimento nell’art. 47 del TUIR alla tassazione dei dividendi in misura proporzionale operato dalla Legge di Bilancio 2018 potrebbe astrattamente portare ad una tassazione integrale degli stessi in capo alle società semplici.

A differenza delle società di persone commerciali, che trovano la loro disciplina sui dividendi nell’art. 59 del TUIR, dove si rileva il concorso degli stessi in misura proporzionale, le società semplici sono, invece, inquadrabili nell’alveo dell’art. 47 come le persone fisiche non imprenditori.
Ciò potrebbe quindi portare ad una tassazione integrale del dividendo, ovviamente per trasparenza in capo ai soci.

Ragioni di ordine logico sistematico portano ovviamente a ritenere che debba continuare il concorso del dividendo alla base imponibile nella misura del 40%, 49.72% o 58.14% a seconda del momento di maturazione dell’utile in capo alla società di capitali.
Ad ogni buon conto, questo profilo di incertezza spezza una ulteriore lancia a favore del trust dove la tassazione del dividendo risulta chiara e determinata.
Innanzitutto il trust è passato indenne dalla riforma della tassazione dei dividendi italiani ed esteri contenuta nella Legge di Bilancio 2018 in quanto, ad esempio, non sarà mai assoggettato alla tassazione sostitutiva del 26%.

Alla luce del D.M. 26/5/2017, il quadro che emerge è il seguente.

Gli utili maturati dal 2017, ossia da quando l’IRES è scesa al 24%, sono tassabili in capo al trust nella misura del 100%. Diversamente, gli utili maturati fino al 2016, quando l’IRES era al 27.5%, concorreranno alla base imponibile nella misura del 77,74%.

Questa percentuale era stata determinata dalla Legge Finanziaria per il 2015, al fine di omogeneizzare il livello impositivo del trust opaco con quello della persona fisica titolare di una partecipazione qualificata che sconta IRPEF al 43%. In sostanza, era stata risolta la seguente equazione: 49.72% : 43% = X : 27.5%

Ora, ipotizzando di avere a che fare con un trust opaco e non con un veicolo trasparente, il dividendo sconterà un livello impositivo IRES del 24% o del 18.66% a seconda che la base imponibile sia rappresentata dall’intero ammontare o dal 77,74% dello stesso.

Ma vi è di più.
Il fatto che il dividendo concorra alla base imponibile integralmente, agevola il trust che riceve dividendi da società non residenti.
Infatti, in base all’art. 165 co. 10 del TUIR, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Ebbene, poiché il dividendo risulta tassato integralmente, il credito di imposta convenzionale sarà interamente recuperabile a patto che non superi il 24%, ipotesi che non si verifica in relazione ad alcun tratto dell’Italia.

È appena il caso di ricordare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla C.M. 48/E/2007 e R.M. 425/E/2008 che un trust può dirsi trasparente quando i beneficiari dei frutti sono determinati e vantano un diritto soggettivo alla percezione degli stessi. In questo modo si manifesta una capacità contributiva attuale in capo agli stessi.

Ricordiamo inoltre che il trust non può essere implementato per un mero discorso di gestione fiscale delle partecipazioni, dovendo lo stesso rispondere alla necessità di soddisfare esigenze meritevoli di tutela.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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