22 aprile 2020

Indennizzo FIR: non ha rilevanza fiscale in quanto considerato reintegro patrimoniale

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’istanza di interpello n. 112/2020 è stata presenta all’Agenzia delle Entrate da un contribuente che vuole conoscere il trattamento, dal punto di vista tributario, dell’indennizzo FIR, per cui ha presentato richiesta nel corso del 2019.

La Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).
Lo scopo del Fondo è di indennizzare i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n.58/1998.

La misura dell'indennizzo per gli azionisti è pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore; mentre per gli obbligazionisti subordinati la stessa è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di euro 100.000. Inoltre, l'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

La rilevanza fiscale dell’indennizzo – Con la Risoluzione n.3/E/2017 è stato precisato che le somme percepite a titolo di indennizzo sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Di conseguenza, l’indennizzo è considerato come un reintegro patrimoniale e quindi senza rilevanza impositiva. Tali principio ha trovato una successiva conferma anche in presenza di somme corrisposte dalle banche a seguito della stipula di accordi transattivi sottoscritti con i propri clienti con riferimento a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell'investimento effettuato in azioni delle medesime banche.

L’accertamento della violazione degli obblighi - L'accertamento della violazione di tali obblighi, è stato demandato ad una commissione tecnica appositamente istituita con il DM di attuazione del 10 maggio 2019 per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo che è pertanto competente a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le "violazioni massive" commesse dalle banche e "il danno subito dai risparmiatori".

Alla luce di quanto finora esposto, le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.
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