18 settembre 2018

Iscrizione nel registro dei “compro oro”, online le Faq

Autore: Pietro Mosella
Come anticipato nell’articolo dello scorso 1° settembre (Sarà operativo dal 3 settembre il registro dei “compro oro”), l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), attraverso il comunicato stampa del 30 luglio scorso, facendo seguito a quanto stabilito nella Circolare n. 30/18, aveva reso noto che, dal 3 settembre 2018, è possibile presentare istanza d’iscrizione nel Registro degli Operatori “Compro oro”, previsto dall’articolo 3 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 92.

Il Registro dei “Compro oro”, istituito presso l’OAM, infatti, è divenuto operativo dal 3 settembre 2018, alla luce dell’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministero dell’Economia che stabilisce le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro.

Inoltre, lo stesso Organismo, aveva comunicato che, gli Operatori “Compro oro”, attivi alla data di cui sopra, che richiederanno l’iscrizione entro il 2 ottobre 2018, potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza dover attendere la pronuncia di accoglimento, da parte dell’OAM, sulla richiesta presentata.

A partire dal 3 ottobre 2018 coloro i quali, invece, non avranno presentato l’istanza d’iscrizione, dovranno interrompere lo svolgimento della propria attività. Potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza d’iscrizione nel Registro e a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.

FAQ – Sul sito dell’OAM, sono stati chiariti diversi aspetti relativi alla procedura d’iscrizione nel Registro, alla licenza ed attestazione, alla documentazione per l’iscrizione, con le risposte fornite dallo stesso Organismo alle domande frequenti (FAQ).

Chi deve iscriversi nel Registro degli operatori “Compro oro”- L’Organismo ha chiarito che deve iscriversi nel Registro: il soggetto, persona fisica o giuridica, anche diverso dall’Operatore Professionale in Oro, che esercita, in via esclusiva o secondaria rispetto all’attività prevalente, l’attività commerciale di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi (platino, palladio, argento) nella forma del prodotto finito o di gioielleria, o nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.
Si sottolinea che, è tenuto all’iscrizione nel Registro dei Compro oro «l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente, dell’attività di Compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di Compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati».
Sono ricompresi nella categoria di compro oro «… anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro OAM».

Sede legale, sedi operative e calcolo del contributo variabile - Gli operatori “Compro oro” aventi la sede legale presso uno dei propri punti vendita, devono indicare quest’ultima come “sede operativa” in fase di iscrizione e pagare il relativo contributo variabile. Inoltre, nel modulo d’iscrizione, devono essere indicate tutte le sedi operative, ossia le sedi dov’è svolta l'attività di “Compro oro” anche per mezzo di uno o più preposti (a prescindere quindi dal fatto che corrispondano alla sede legale) e pagare per ciascuna di esse il “contributo variabile” pari 70 euro (Cfr. Circolare OAM 30/18).

Gli Operatori “Compro oro”, aventi sede legale, intesa come sede esclusivamente amministrativa e non operativa, (per esempio) presso lo studio del commercialista o l’abitazione del socio/amministratore, invece, non devono indicare tale sede come “sede operativa” in fase di iscrizione e non devono pagare il relativo contributo variabile.
Come spiega l’Organismo, infatti, nel modulo d’iscrizione, è presente una sezione dedicata alla “sede legale” per la quale NON è previsto un “contributo variabile”. Se, però, la sede legale è stata istituita presso un punto vendita, quest’ultima, dev’essere indicata anche nell’apposita sezione “sede operativa” e deve essere corrisposto il relativo contributo variabile pari a 70 Euro (Cfr. Circolare OAM 30/18).

Licenza ed attestazione - In fase d’iscrizione, NON è sufficiente allegare all’istanza copia o copia conforme della licenza, in quanto, è necessario allegare una specifica attestazione sul possesso e perdurante validità della licenza, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, con data a decorrere dal 5 luglio 2017.

Ancora, l’apposizione sulla licenza principale del timbro e firma della Questura competente, è considerato dall’OAM idoneo per la presentazione dell’istanza d’iscrizione ed equivalente all’attestazione sul possesso e perdurante validità della licenza stessa.
Il timbro e la firma devono, altresì, essere stati apposti sulla licenza principale con data a decorrere dal 5 luglio 2017.

Sempre sul tema, è stato anche chiarito che, la data sulla documentazione dev’essere successiva al 5 luglio 2017, affinché le attestazioni sul possesso e perdurante validità della licenza o i timbri apposti sulla licenza principale siano considerati idonei per la presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Documentazione per l’iscrizione - Infine, in merito alla documentazione per l’iscrizione, l’Organismo ha chiarito che, i documenti da trasmettere all’OAM in allegato alla richiesta d’iscrizione, non devono essere sottoscritti con firma digitale, bensì, dev’essere firmato digitalmente soltanto il modulo di richiesta di iscrizione e NON anche gli allegati.

L’esito all’istanza d’iscrizione, ovvero l’eventuale sospensione e/o richiesta di integrazione, viene inviato esclusivamente via PEC all’indirizzo comunicato all’OAM in sede di registrazione al portale.
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