21 febbraio 2020

Istituiti i codici tributo per il versamento somme dovute in relazione alla registrazione atti privati

Autore: Mattia Gigliotti
Il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, introdotto dall’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997, prevede che tale sistema possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito decreto ministeriale.

Infatti, con il decreto del MEF dell’8 novembre 2011 il sistema del versamento unificato è stato esteso ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.

Per attuare quanto disposto con il decreto MEF con il Provvedimento n. 18379 del 27.01.2020 è stato stabilito che anche per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati occorre utilizzare il modello F24.

Per consentire il versamento di tali somme, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.9/E del 20.02.2020 ha istituito i seguenti codici tributo:
  • “1550” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di registro;
  • “1551” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
  • “1552” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”;
  • 1553” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;
  • “1554” denominato “ATTI PRIVATI - Interessi”.

Versamento somme dovute avvisi di liquidazione - Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:
  • “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 2 marzo 2020.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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