22 settembre 2020

L’apertura della partita IVA per interpreti e traduttori

Autore: Redazione Fiscal Focus
Gli interpreti e i traduttori svolgono una professione non organizzata in ordini o collegi. In base all’articolo 1 della Legge n. 4/2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

L’apertura della partita IVA –Per l’apertura della partita IVA occorre compilare l’apposito modello AA9/12 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi, artisti o professionisti, per le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35. Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.

Nell’apposito campo del modello occorre inserire il codice ATECO 74.30.00 – servizi di traduzione e interpretariato. Dal momento che trattasi di un’attività di lavoro autonomo, l’attività di traduttore e interprete non comporta l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato - CCIAA.

Presentazione del modello – Una volta compilato il modello andrà presentato attraverso una delle seguenti modalità:
  • in duplice esemplare direttamente, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
  • per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’aspetto previdenziale– Gli interpreti e i traduttori non hanno una specifica Cassa: pertanto, sarò necessario iscriversi alla Gestione separata INPS.
In base alle aliquote vigenti, l’ammontare dei contributi è pari al 25,72% del reddito imponibile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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