28 novembre 2018

La definizione del PVC non sospende l’attività di accertamento

Autore: Paola Sabatino
L’Amministrazione Finanziaria, al fine di controllare i corretti adempimenti dei contribuenti, si avvale di una serie di poteri istruttori e di controllo. Oltre ai controlli meramente formali, vi sono anche quelli prettamente sostanziali, la cui finalità è quella di verificare se da parte del contribuente siano stati compiuti atti idonei a determinare l’occultamento di profitti, di costi fittizi, piuttosto che di documenti falsi. Questo tipo di controllo sostanziale, va sotto il nome di “verifica fiscale” e può essere compiuto sia dagli ispettori dell’Agenzia dell’Entrate, che da parte della Guardia di Finanza. Essi pongono in essere una vera e propria “indagine”, durante la quale hanno la possibilità di procedere all’accesso, all’ispezione ed alle verifiche documentali.

La verifica fiscale, in sostanza, può essere distinta in tre diverse fasi: la fase d’accesso, la fase ispettiva (durante la quale giornalmente vengono redatti dei processi verbali di verifica contenenti le operazioni svolte) e la fase finale che si realizza con la redazione del Processo Verbale di Contestazione (PVC).

Il PVC
Il processo verbale di constatazione, è un atto endoprocedimentale con la cui redazione si chiudono le operazioni di verifica e si formalizzano le contestazioni che vengono raggruppate, per tipologia di imposizione (Iva o Imposte sui redditi), per periodo d'imposta e per argomento (a seconda che essi riguardino la dichiarazione, la documentazione, la tenuta delle scritture contabili, la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, l'applicazione delle sanzioni). Esso ha natura giuridica di atto pubblico che fa piena prova fino querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

A seguito della redazione e consegna del PVC, viene emesso l’avviso di accertamento. Va specificato che, nella fase conclusiva della verifica, gli ispettori avranno il dovere di informare il contribuente che, prima dell’emanazione dell’atto impositivo, avrà a disposizione un termine di sessanta giorni durante i quali potrà redigere delle memorie difensive attraverso cui comunicare le proprie osservazioni e richieste all’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 comma 7, della legge n. 212/2000. L'avviso di accertamento non potrà, quindi, essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Sul punto, preme precisare, come più volte affermato dalla Suprema Corte che, la sua redazione, ai fini di una regolare verifica, è sempre obbligatoria, pena la nullità dell’accertamento (Ord. n. 3060 dell’8 febbraio 2018, Corte di Cassazione).

Entro il prossimo 31 dicembre, gli Uffici potrebbero notificare degli avvisi di accertamento conseguenti a processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24 ottobre scorso, e come tali rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, del Decreto Legge n. 119/2018.

Definizione agevolata
La disposizione prevista dall’articolo 1, del Decreto Legge n. 119/2018, prevede la possibilità da parte del contribuente di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre, presentando una dichiarazione integrativa, ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte auto liquidate.

Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della norma, il comma 1, del summenzionato articolo, prevede la presentazione di una dichiarazione per ciascun periodo di imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relativo a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale.

Pertanto, l’eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.
È stabilito che la definizione deve riguardare necessariamente l’intero contenuto del processo verbale di constatazione, e si perfeziona presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 con il relativo versamento delle imposte entro la stessa data.
Nella relazione illustrativa al Decreto, viene, inoltre, precisato che per la presentazione della dichiarazione integrativa è necessario attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina con cui presentare le summenzionate dichiarazioni. È chiaro, quindi, che ancora oggi il contribuente non è in grado di poter procedere alla definizione del processo verbale di constatazione, stante la mancata approvazione del predetto provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si vuole evidenziare che l’articolo 1 del D.L. n. 119/2018 non richiama alcuna sospensione dell’attività di accertamento: difatti, gli Ufficio possono, comunque, procedere alla notifica di un avviso di accertamento conseguente al rilascio del processo verbale di constatazione, con obbligo da parte del contribuente di impugnare il medesimo atto nei termini.
In definitiva, se il contribuente è intenzionato a definire il processo verbale di constatazione ricevuto entro il 24 ottobre 2018, ma “tentenna” per accedere alla definizione (anche perché manca il Provvedimento attuativo), all’Ufficio non è preclusa la possibilità di notificare entro il 31 dicembre 2018 gli avvisi di accertamento relativi ad annualità presenti nel PVC.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy