22 luglio 2019

Le clausole di drag-along e tag-along

Autore: Paola Sabatino
Le clausole di covendita derivano dagli ordinamenti giuridici di common law e possono essere inserite nel novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni.

Clausola di tag-along
La clausola tag along detta anche piggy back, è una disposizione prevista a tutela dei soci di minoranza, che mira a disciplinare l’ingresso di nuovi soci di maggioranza in società a ristretta compagine sociale, ove è maggiormente percepita la soggettività dei singoli soci.

In sostanza, la citata clausola permette al socio di minoranza, nel caso in cui il socio di maggioranza voglia cedere il proprio pacchetto azionario, di vendere le proprie azioni alle medesime condizioni e allo stesso prezzo concordati dal socio alienante con l’acquirente, sfruttando, dunque, la forza contrattuale del socio di maggioranza.

Nel caso in cui i soci di minoranza decidono di esercitare il diritto derivante dalla clausola tag along, verrà definita una nuova proposta di vendita da proporre all’acquirente.

Per quanto riguarda gli effetti della clausola tag along, secondo la dottrina maggioritaria, il diritto dei soci di minoranza si configurerebbe in un vero e proprio obbligo per i soci di maggioranza e per il terzo acquirente. Difatti, qualora i soci di minoranza esercitassero tale diritto ed il terzo non acconsentisse ad acquistare anche le loro partecipazioni alle stesse condizioni, il socio alienante di maggioranza non potrebbe procedere alla cessione delle proprie azioni. Pertanto, si ritiene che la clausola tag along comporta un obbligo in capo al socio alienante, il quale dovrebbe far sì che il terzo acquirente si impegni ad acquistare, alle medesime condizioni, anche le azioni minoritarie, proponendo al socio di minoranza un’offerta di acquisto irrevocabile per un certo periodo di tempo. Se così non fosse, verrebbero meno i benefici offerti dalla clausola in questione e verrebbe a mancare la sua funzione a tutela dei soci di minoranza.

Clausola di drag-along
La clausola di drag-along, invece, conferisce a un socio (cosiddetto socio trascinatore), che solitamente è detentore della maggioranza, di contrattare con un terzo la vendita sia della propria partecipazione, sia di quelle degli altri soci (cosiddetti soci trascinati) i quali, contestualmente, si obbligano a vendere al terzo allo stesso prezzo pro quota e alle stesse condizioni negoziate dal socio trascinatore.

La citata clausola potrebbe risultare vantaggiosa anche per i soci di minoranza qualora gli stessi volessero speculare sul valore delle proprie partecipazioni in quanto le loro azioni sarebbero valutate al pari di quelle del socio di maggioranza.

La funzione della clausola di drag-along agisce, sostanzialmente, su due linee: da un lato, nell’ottica del socio di minoranza, la clausola si pone come obiettivo quello di ridurre il pericolo che il socio di maggioranza ceda la propria partecipazione senza riconoscere al primo “la sua quota parte che il terzo è disposto a pagare per acquistare la società”; dall’altro, nella prospettiva del socio di maggioranza, la clausola di drag-along impedisce forme di ostruzionismo da parte del socio di minoranza di fronte a una cessione integrale del pacchetto azionario, con evidente massimizzazione del valore di realizzo dei titoli posti sul mercato.

Criticità
Come accennato in precedenza, le clausole di covendita possono essere inserite nel novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni.
A parere di chi scrive una delle possibili criticità delle clausole sopra descritte è l’obbligo, per i soci di minoranza, di accettare delle scelte da parte dei soci di maggioranza.

Così come, ad esempio, nel caso della clausola di drag along i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro azioni qualora il socio di maggioranza decidesse di alienare la propria quota societaria.

Sul punto, infatti, è stato osservato che, se da un lato la citata clausola assicura ai soci di minoranza di poter beneficiare delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di maggioranza per la cessione delle partecipazioni, dall’altro lato la stessa potrebbe essere usata per estromettere gli stessi soci di minoranza.
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