1 giugno 2018

Le scadenze dell’IVIE e dell’IVAFE

Autore: Diana Perez Corradini
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, sono state introdotte nel nostro ordinamento l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

L’IVIE - L’IVIE è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Come è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 5 giugno 2012 e con la C.M. n. 28/E del 2012, l’imposta: va applicata anche agli immobili “scudati” sia mediante la regolarizzazione che mediante il rimpatrio giuridico; è dovuta nella misura dello 0,76% (0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale classificato tra le categorie A/1, A/8, A/9) del valore dell’immobile, in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata ai mesi dell’anno in cui sussiste la titolarità.

Si tenga presente che la Legge di Stabilità del 2016 ha previsto l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisca abitazione principale, con le relative pertinenze, nonché per la cassa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso.

Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Qualora l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza, si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile, sulla base della media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.

Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.

Tale criterio si applica anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
In mancanza di questo valore, occorre utilizzare il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per Belgio, Francia, Irlanda e Malta, la C.M. n. 28/E del 2012 consente di scegliere tra:
  • un valore locativo moltiplicato per i coefficienti validi ai fini IMU;
  • ed il costo risultante dall’atto di acquisto.

L’IVAFE - L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. In particolare, i prodotti finanziari sono, oltre agli strumenti finanziari (ossia, l'insieme dei valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc.) anche "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Risultano quindi esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta:
  • le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli;
  • i finanziamenti dei soci;
  • le banconote o le monete "estere";
  • i metalli preziosi.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui essi sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento ovvero dell'impresa di assicurazione estera.

Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
I criteri suesposti si applicano anche per prodotti finanziari acquisiti per successione o donazione.

Versamento, liquidazione, accertamento e riscossione - Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta sugli immobili esteri, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF.

L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Considerato che all’IVIE e all’IVAFE si applicano le disposizioni dell’Irpef, l’imposta potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.

I contribuenti possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018 oppure entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
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