22 aprile 2020

Misure economiche COVID-19: ulteriori chiarimenti del MEF

Nelle FAQ aggiornate precisazioni su aspetti fiscali e di sostegno ad imprese e autonomi

Autore: Pietro Mosella
In merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in queste settimane, sta provvedendo ad aggiornare le FAQ per fornire ulteriori chiarimenti ai contribuenti in relazione alle misure adottate nel decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020).
Le FAQ pubblicate dal MEF, sono suddivise per sezioni (sanità, lavoro, liquidità a famiglie e imprese, fisco) e, nell’ultimo aggiornamento, datato 17 aprile 2020, relativamente alla sezione fiscale, sono stati forniti chiarimenti su diversi aspetti riguardanti la sospensione dei versamenti e dei mutui ed il credito d’imposta per botteghe e negozi.

FAQ sezione Fisco - Relativamente alla sospensione dei termini e dei versamenti prevista dall’articolo 62 del decreto “Cura Italia” è stato chiesto se, tale sospensione, si estenda anche alla registrazione dei contratti di comodato.
Il MEF ha confermato che la registrazione dei contratti di comodato deve ritenersi compresa dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020.

In merito al credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del D.L. “Cura Italia”), per quanto riguarda le associazioni culturali e di promozione culturale dotate di Partita Iva, è stato chiesto se possono avvalersi di tale credito nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, previsto per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il MEF ha confermato tale misura anche per le suddette associazioni culturali o di promozione culturale che, quindi, se dotate di Partita Iva e locatarie di un immobile censito dal comune come C/1, possono avvalersi del credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone.

FAQ sezione liquidità a famiglie e imprese – In tale sezione, numerose FAQ vertono sulle misure riguardanti la sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposte a favore di micro, piccole e medie imprese ma che si applicano anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti con partita IVA, ma non riguardano il credito al consumo.
Sul punto è specificato che la moratoria si applica anche a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 56, comma 2, del D.L. “Cura Italia”.

In relazione alla sospensione del mutuo prima casa, è stato chiesto se può accedere anche chi è già in ritardo con i pagamenti.
Nell’ambito della sospensione – secondo il MEF - possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

In merito alle agevolazioni pubbliche che inibiscono l’ammissione al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa, il Ministero ha precisato che sono esclusi dalla sospensione solo i mutui con agevolazioni pubbliche (ad esempio, contributo agli interessi, garanzie o contributi a fondo perduto) che risultino attivi alla data della presentazione della domanda.
Sono, invece, ammissibili alle prestazioni del Fondo i mutui che hanno fruito in passato di contributi o altre agevolazioni pubbliche che, tuttavia, non sono più attivi all’atto della presentazione della domanda.

Durante la sospensione del mutuo sulla prima casa, gli interessi non producono nuovi interessi, in quanto - come spiegato dal MEF - gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50 per cento di questi viene sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare.
Pertanto, non c'è produzione di interessi su altri interessi (cd. anatocismo).

Un altro aspetto importante, riguarda la possibilità o meno, per le imprese, di beneficare della sospensione anche su rate già maturate dopo l’entrata in vigore del decreto ma non ancora pagate.
Sul punto, il Ministero spiega che le rate maturate dopo l’entrata in vigore del citato decreto (17 marzo 2020) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.
Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto, non possono essere, invece, computate nell’ambito della sospensione.

FAQ sezione lavoro– In questa sezione, sono forniti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti specifici delle misure introdotte per il sostegno a lavoratori e professionisti.
Un chiarimento importante riguarda la possibilità, per gli amministratori e soci di S.r.l., di usufruire dei 600 euro previsti per autonomi e professionisti iscritti alla Casse dei relativi Ordini.
Secondo il MEF, l’indennità spetta anche ai soci lavoratori di Snc ed S.r.l., purché iscritti alla gestione speciale dell’Ago. L’indennità prevista è personale e non riconosciuta alla società in quanto tale.

Si può porre anche il caso, però, di un lavoratore che abbia un contratto a tempo determinato che scada in queste settimane e che non venga rinnovato.
In tal caso, si chiarisce che, se ad un dipendente con contratto a termine non viene rinnovato il rapporto di lavoro, al lavoratore sarà riconosciuta la Naspi.

Infine, per quanto concerne i soggetti che possono accedere al Fondo PMI, è specificato che, a tale Fondo, possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MISE). L’artigiano, l’idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e, quindi, possono accedere al Fondo. Per microcredito e “importo ridotto” (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%.
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