29 ottobre 2019

Modalità di versamento dei tributi dovuti in relazione ai servizi ipotecari

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 7-quater, comma 36, del DL n°193/2016, modificando l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n°237/1997, ha riformato le modalità di riscossione, da parte degli Uffici Provinciali – Territorio, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali. Per espressa previsione, le disposizioni attuative delle nuove modalità di versamento sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In applicazione delle citate disposizioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 sono state individuate le modalità di pagamento, diverse dal contante, ivi compreso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” - F24 ELIDE, delle somme dovute in relazione agli specifici servizi resi presso gli Uffici Provinciali – Territorio e i relativi termini di attivazione.

In particolare, il modello F24 ELIDE è stato attivato anche per il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2019 ha pubblicato il provvedimento con Prot. n° 734564 per stabilire le modalità di versamento dei tributi dovuti in relazione ai servizi ipotecari.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie è effettuato esclusivamente utilizzando il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, F24 ELIDE, ovvero con le altre modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 120473 del 28 giugno 2017.

Considerato che la progressiva dismissione del modello F23 e la contestuale estensione del modello F24, prevista dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, garantiscono una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresentano un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti, è stabilito che, per i versamenti di cui trattasi, il modello F23 potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2019.
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