26 febbraio 2021

Novità in arrivo per i saturimetri e gli strumenti diagnostici, Iva esente solo per gli IVD

Così prevede la Direttiva UE

Autore: Monica Manfredini
Nella legge di Bilancio 2021 ai commi 452 e 453 è stato introdotto che le cessioni riguardanti la “strumentazione per diagnostica per Covid-19”fossero ad aliquota Iva zero fino al 31/12/2022.

La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 27.2 aveva definito quali fossero gli strumenti di diagnostica Covid, entrando nel dettaglio, ed ammettendo per esempio i saturimetri, in quanto considerati dispositivi medici in grado di verificare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile il COVID.

Nel merito, però, è entrata la direttiva UE 2020/2020, che ha posto un freno alle aspettative ed interpretazioni italiane.

Nella prima stesura era stato inteso che gli strumenti dovessero rispettare i requisiti indicati nella Direttiva n. 98/79/CE o nel Regolamento UE n. 2017/745.

Con l’interpretazione autentica presente nel Decreto mille proroghe, DL n. 183/2020, sono stati accolti i contenuti della Direttiva UE 2020/2020. Dagli emendamenti approvati nelle Commissioni, presenti negli Atti della camera 2845-A, viene chiarito, all’art. 3-ter, che gli strumenti diagnostici che possono usufruire dell’esenzione sono solo quelli del Regolamento 217/746 del Parlamento Europeo, pertanto trattasi solo degli strumenti di Diagnostica in vitro.

L’ Articolo 3-ter. recita: (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
  1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.

Viene quindi chiarito che gli strumenti di diagnostica esenti sono soltanto i cosiddetti Ivd cioè “i diagnosti in vitro”, per gli altri apparecchi si applica l’aliquota al 5%, come per tutti i beni di prevenzione per il Covid, come previsto dall’art. 124 del DL 34/2020 e dalla legge Bilancio 2021, nel merito si auspica che la circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate venga rivista.

Per quanto riguarda gli strumenti di diagnostica Covid già venduti in esenzione dall’inizio dell’anno, come per esempio i saturimetri, non verranno applicate sanzioni, in quanto il chiarimento è successivo alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa fissato al 1° gennaio 2021.
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