5 giugno 2020

Rafforzamento patrimoniale imprese

Vista la situazione emergenziale, con il decreto Rilancio, sono state disposte una serie di misure volte al rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Autore: Giovambattista Palumbo

Rafforzamento patrimoniale imprese medie dimensioni – art. 26


La misura – Con il Decreto Rilancio si prevede che, per l’anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20% della somma investita dal contribuente, con un investimento non eccedente 2 mln di euro, nel capitale sociale di uno o più imprese con determinati limiti di fatturato (max 50 mln di euro).
I soggetti Ires possono dedurre il 20% della somma investita, anche in questo caso con un investimento non eccedente 2 mln di euro.

Le società in cui è possibile investire devono essere società per azioni o società a responsabilità limitata, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia, che abbiano subito, a causa dell’emergenza da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Le stesse società devono avere eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento.
Agli Emittenti è riconosciuto poi un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

I benefici sopra indicati si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non può comunque eccedere, per ciascuna società, l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Attuazione - L’efficacia delle misure è subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Note - Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito un Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari emessi dagli Emittenti. Gli Strumenti Finanziari hanno una durata di 6 anni e non prevedono il pagamento di interessi. L’Emittente può rimborsare i titoli in via anticipata, anche in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Gli strumenti finanziari sono emessi dalle società sopra indicate per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi.
La società emittente assume l’impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico.


Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020.


Patrimonio destinato (art. 27)


La misura - CDP è autorizzata a costituire un patrimonio destinato (denominato “Patrimonio Rilancio”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Mef. Gli interventi del Patrimonio destinato sono rivolti ad imprese, anche aventi azioni quotate in mercati regolamentati, che:

a) sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.


In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è altresì consentita l’assunzione da parte dello stesso di indebitamento sotto qualsiasi forma e l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.
Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione.

Attuazione - Il Patrimonio destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP. Gli apporti del Mef sono effettuati con decreto del Ministro.
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici si procede con deliberazione del CdA di CDP S.p.A.
I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Mef in conformità con il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

Note - Il Patrimonio Destinato è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati. I redditi e le operazioni del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte.
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