8 ottobre 2018

Regime di vantaggio: il 2019 l’ultimo anno

Autore: Pasquale Pirone
Con analogie e differenze rispetto al regime forfettario, il 2019, per alcuni contribuenti, rappresenta l’ultimo anno d’imposta in cui è possibile operare nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Dal 2020, tali soggetti, se ne hanno i requisiti transitano “in automatico” al regime forfettario (occorre vedere al riguardo anche cosa prevedrà la nuova manovra di bilancio) oppure agiranno nel regime ordinario (per scelta o per obbligo).
Volendo ripercorrere l’iter legislativo, si ricorda che, il legislatore, con l’intento di consentire la graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, con la Legge di Stabilità 2015, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime forfettario destinato, tra l’altro, a sostituire proprio il l regime fiscale di vantaggio (in vigore dal 1° gennaio 2012 e che a sua volta aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi).

Le sostanziali differenze - Senza soffermarci sui requisiti da rispettare per l’accesso ai due regimi (si tratta di requisiti che presentano molte analogie), una delle più importanti differenze sta nelle modalità di determinazione del reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva dovuta. Nel regime di vantaggio il reddito è determinato (per cassa) in maniera analitica, ossia come differenza tra ricavi conseguiti e costi sostenuti nel periodo d’imposta. In quello forfettario, invece, la determinazione avviene applicando (sempre secondo il principio di cassa) ai ricavi conseguiti nell’anno un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO. Nel regime forfettario, non sono ammessi costi in deduzione salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge.
Per entrambi i regimi il contribuente versa (secondo lo stesso meccanismo dell’IRPEF) un’imposta sostitutiva che nel regime di vantaggio è pari al 5% mentre in quello forfettario al 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in caso di start-up).

Altra differenza è inerente la durata: chi sta in quello di vantaggio (sempreché ne rispetta i requisiti) può permanervi al massimo per 5 periodi d’imposta. Se il quinquennio scade prima del compimento del 35° anno di età, la permanenza può esserci fino al compimento della citata età. Il contribuente, comunque, può sempre scegliere di passare al forfettario oppure all’ordinario. Il regime forfettario, invece, non ha durata: il contribuente può starci fin quando ne rispetta i requisiti o fin quando non decida di optare per la tenuta della contabilità secondo i criteri ordinari.

La permanenza - Il legislatore ha, comunque, consentito ai soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015. In altre parole, chi era già in attività quando è stato introdotto il regime forfettario, aveva due alternative, ossia transitare al forfettario oppure continuare ad operare nel regime di vantaggio per il periodo residuo di permanenza. Inoltre per chi iniziava attività nel 2015 (sempreché ne aveva i requisiti) poteva scegliere ancora tra regime forfettario e regime di vantaggio. Dall’1/1/2016, invece, l’unico regime di favore possibile per chi inizia un’attività è quello forfettario.

Conseguenza di ciò è che chi ha iniziato attività nel 2015 scegliendo il regime di vantaggio, il prossimo anno potrebbe essere l’ultimo di permanenza in tale regime per lo spirare del quinquennio di durata. È il caso, ad esempio, di un soggetto che nel 2015 aveva 36 ani di età ed ha avviato l’attività scegliendo il regime in esame: per questi nel 2019 scadono i 5 anni di durata e, quindi, dal 2020 (Modello Redditi PF/2021) ne uscirà e dovrà passare al forfettario (se ne ha i requisiti) oppure all’ordinario (se non ha i requisiti per il forfettario oppure per scelta).
Cosa diversa, invece, sarà per un soggetto che nel 2015 aveva 25 anni e che ha iniziato l’attività nel regime di vantaggio: questi potrà continuare a operavi (sempre nel rispetto dei requisiti) fino a che non compie i 35 anni.
Ad ogni modo, staremo a vedere anche cosa stabilirà la Legge di Bilancio 2019 per il regime forfettario e se quanto il legislatore definirà avrà delle ripercussioni anche per il regime di vantaggio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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