23 ottobre 2021

Regime fiscale degli “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), e successive modificazioni, ha previsto a partire dal 1° gennaio 2017, un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (investimenti qualificati) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 (Casse di previdenza) e dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Fondi pensione).

L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i Fondi pensione.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato tale regime fiscale nella risposta a interpello n. 667/2021.

Dunque, le Casse di previdenza e i Fondi pensione, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 88 e 92 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, possono destinare “somme fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente” agli investimenti qualificati individuati dal successivo comma 89, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 dello stesso articolo 1.

Un requisito fondamentale per poter beneficiare dell’agevolazione è il così detto minimum holding period ossia gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Inoltre, si evidenzia che l’investimento qualificato può avvenire anche in maniera “indiretta”, cioè mediante la sottoscrizione o l’acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, o in Stati UE o in Stati SEE, i quai investono prevalentemente in azioni o di quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), con stabile organizzazione in Italia.

La verifica della condizione della “prevalenza” dell’investimento nei suddetti strumenti finanziari deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell’OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d’offerta (in conformità a quanto affermato nella circolare 27 aprile 2016, n. 14/E e nella circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E).

Considerando la finalità della norma agevolativa sono esclusi dall’agevolazione del regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati dal 1° gennaio 2017 poiché deve trattarsi di “nuovi” investimenti. Inoltre, ai fini dell’agevolazione, l’investimento qualificato tramite un OICR rileva anche che nel caso in cui sia stato effettato in anni antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2017 (1° gennaio 2017), limitatamente ai richiami avvenuti successivamente a tale data, fermo restando che la politica di investimento ai fini della citata disciplina fiscale risulti dal regolamento di gestione dell’OICR, altrimenti occorrerà fare riferimento ai richiami avvenuti successivamente alla data di adeguamento del predetto regolamento.
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