10 ottobre 2019

Super ammortamento: fruibile se il bene è strumentale all’attività esercitata

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il super ammortamento, introdotto dalla Legge n° 208/2015, è un’agevolazione consistente nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, nella misura del 40% o del 30% a seconda del periodo di imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Tale agevolazione è stata prorogata, per alcuni beni, dall’articolo 1, comma 8, della Legge n° 232/2016, in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018.

In particolare, il comma 29, dell’articolo 1 della Legge n° 205/2017 dispone la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019. La disposizione normativa specifica che i beni oggetto dell’investimento devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata.

Nell’interpello n° 404/2019 dell’Agenzia delle Entrate, tale presupposto risulta soddisfatto poiché le cabine balneari in legno acquistate dall’istante risultano essere strumentali per l’attività esercitata dallo stesso (stabilimento balneare).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge n° 232/2016 resta ferma l'applicazione della disposizione che esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti "in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

Per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Nel caso in esame, il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni è identificabile nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno.

Pertanto, considerato che le cabine balneari non rientrano tra le “costruzioni”, infatti le stesse vengono regolarmente rimosse al termine della stagione balneare e non vengono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento, l’istante potrà usufruire dell’agevolazione del super ammortamento.
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