9 luglio 2018

Trust: Cassazione pone incertezza (relativa) su fiscalità indiretta

Autore: Silvia Bettiol
Tra i commentatori o segnalatori della giurisprudenza del Trust, ha destato scalpore la recente sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018 (ud 4 maggio 2018) della Cassazione Civile, Sez. V la quale è tornata ad affrontare il tema della fiscalità indiretta del trust, entrando nuovamente sulla delicata questione del momento impositivo ai fini dell’imposta di donazione.

I giudici, in questo nuovo intervento, hanno ripercorso l’evoluzione interpretativa della Cassazione, scegliendo di fare proprie le tesi sostenute nelle ordinanze di inizio 2015, pur se con qualche valutazione personale.

In sostanza, secondo i giudici della sentenza in commento, pur riconoscendo che l’imposta di donazione è dovuta nel passaggio iniziale dei beni dal disponente al trustee, tuttavia la stessa non deve trovare applicazione qualora il trust risulti autodichiarato.

In questo modo, quasi salomonico, la Corte sembra dare coerenza a tutti gli orientamenti pregressi che agli occhi degli operatori potrebbero risultare oscillanti se non addirittura incoerenti.

Le ordinanze di inizio 2015 sono ancora buone, i giudici non hanno sbagliato all’epoca ed infatti quell’orientamento torna di nuovo in pista. Le stesse vengono tuttavia smussate in quanto le conclusioni valgono in ipotesi di trust diverso dall’autodichiarato. Ricordiamo, invece, come tutte le ordinanze avessero ad oggetto trust con il trustee coincidente col disponente.

Salviamo anche la successiva sentenza Cassazione 26.10.2016, n. 21614 dove il trust era autodichiarato. Questa non deve quindi essere vista in conflitto con le precedenti perché la non applicazione dell’imposta di donazione nella fase iniziale troverebbe giustificazione nella natura autodichiarata del trust.

In questo modo salviamo anche da imposizione tutti i vincoli simili come il fondo patrimoniale.

Questa ricostruzione, che ci siamo un po’ permessi di romanzare andando forse al di là della lettera della sentenza, non convince assolutamente.

Ma non è un problema. Infatti, lo scalpore della 13626 è durato il tempo di due settimane.

La Sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018) della Cassazione non solo sconfessa la precedente 13626, quantomeno per i Trust familiari donatori, ma opera quel lavoro di ricostruzione sistematica delle precedenti “uscite” della Corte rendendo addirittura coerente l’impostazione sia in relazione alla disciplina ante D.L. 262/2006, quando era in discussione l’applicazione dell’imposta di registro del 3%, sia la fase successiva, quando l’imposta di donazione era pacifica e si discuteva solo del momento impositivo.

La conclusione cui si giunge è che il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione, bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi onerosa.

Il trust non va quindi in ogni caso tassato nella fase iniziale del passaggio dal disponente al beneficiario, ma solo nel passaggio finale e ciò a prescindere della normativa applicabile pro tempore.

L’unica conclusione certa che si trae da questo approccio è che le ordinanze del 2015 non sono accettabili: tutto il resto torna coerente.
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