14 marzo 2020

Tutela di commessi e cassieri dal rischio di coronavirus

Le misure a favore della salute e della sicurezza dei lavoratori a contatto col pubblico: quali cautele deve adottare il datore di lavoro per evitare il rischio di contagio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nonostante il DPCM 11.3.2020 abbia disposto, a causa dell’epidemia di coronavirus, la chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali, vi sono diverse attività che restano aperte, obbligando i lavoratori al contatto con i colleghi e, a seconda delle mansioni svolte, anche col pubblico: supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie, pompe di benzina, negozi di elettronica…

Considerato l’attuale elevatissimo pericolo di contagio, il datore di lavoro deve attuare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio (art. 2087 c.c.). Il DPCM 11.3.2020, a questo proposito, dispone che i datori di lavoro assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, che adottino strumenti di protezione individuale. Il decreto dispone inoltre che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Ma quali sono le misure che in concreto il datore di lavoro può attuare per i dipendenti a contatto col pubblico, come commessi e cassieri? Osserviamo un esempio pratico di protocollo di sicurezza.

Guanti - Considerando che la trasmissione del virus avviene anche attraverso il contatto, è fondamentale preservare il lavoratore dal rischio di contaminazione. Il datore di lavoro deve ordinare a tutti i lavoratori di indossare, durante l’intero orario lavorativo, guanti monouso forniti dall’azienda. I guanti devono essere cambiati spesso, non riutilizzati e gettati in apposite pattumiere.

Ove possibile, sarebbe opportuno fornire ogni cliente di guanti monouso.

Distanza di sicurezza - Il DPCM 11.3.2020 dispone una distanza interpersonale di un metro, ma per ridurre ulteriormente il rischio è raccomandabile una distanza minima di due metri. Qualora la distanza di due metri debba essere ridotta per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività, è necessario obbligare i lavoratori ad indossare le mascherine.

Devono inoltre essere vietati gli assembramenti, sia nello spazio di vendita, che negli uffici e nei magazzini. È raccomandata la comunicazione tramite interfono.

Mascherine - È necessario dotare i lavoratori di maschere FFP2 o FFP3 conformi alla EN 149, con valida marcatura CE seguita dal numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Le mascherine conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 149:2009 sono idonee anche per proteggersi da “agenti biologici aero dispersi” come i virus.

Consumazioni - Qualora la mensa aziendale, o comunque lo spazio per la consumazione dei pasti, non riesca a garantire la distanza interpersonale di un metro, è opportuno vietare ai lavoratori la consumazione di cibi e bevande di qualunque genere nella sede di lavoro. Da vietare anche gli assembramenti davanti ai distributori automatici o alla macchina del caffè.

Per quanto riguarda l’acqua, è opportuno che ogni lavoratore abbia una propria bottiglia, identificata con il proprio nome. La bottiglia deve essere gettata dopo il suo utilizzo in appositi contenitori messi a disposizione dall’azienda.

Servizi igienici - È necessario che, durante l’utilizzo del WC, il lavoratore tolga i guanti e che prima e dopo l’utilizzo si lavi accuratamente le mani. Una volta utilizzato il WC ogni lavoratore dovrà igienizzare la tavoletta con panno e disinfettante messo a disposizione.

È altamente raccomandato igienizzare anche le maniglie delle porte una volta terminato l’uso del WC e indossare nuovi guanti.

Spazi interni e superfici- È raccomandato evitare il contatto diretto senza guanti con le superfici (qualora si venga a contatto di una superficie senza guanti, questa dovrà essere igienizzata), e che ogni lavoratore utilizzi il proprio telefono ed il proprio terminale.

È necessario igienizzare appena possibile il Pos per i pagamenti tramite carta e le maniglie delle porte.

DVR - In base al D.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi deve essere costantemente aggiornata, qualora si presenti una nuova tipologia di rischio, così il DVR (documento di valutazione dei rischi: art. 18 co. 1 lett. p), art. 28, co. 2-3 bis, e art. 29 D.lgs. 81/2008). È dunque necessario un aggiornamento tempestivo del documento, rinviando alle raccomandazioni ministeriali per quanto non possa essere disciplinato in modo esaustivo.
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