25 marzo 2019
25 marzo 2019

Ore 16.05 - Anche l’allevamento di tartarughe e camelidi dà luogo a reddito agrario

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 15 marzo 2019, recante “Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018 – 2019”, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

L’emanazione di tale decreto, è prevista dall’articolo 32, comma 3, e dall’articolo 56, comma 5, del Tuir, ogni due anni, al fine di individuare:
• per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 32 del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
• il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi, di cui all’articolo 56, comma 5, del Tuir, necessari per determinare il reddito d’impresa relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre tale limite.
In sostanza, il nuovo decreto, che riguarda il biennio 2018 - 2019, ha aggiunto le tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario.

Il D.M. 15 marzo 2019 – Il decreto in commento, è stato reso noto dal Mef il 22 marzo e determina, anzitutto, come detto in precedenza, il numero dei capi di bestiame, per ciascuna specie animale che rientra nel reddito agrario.

Inoltre, viene determinato il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato.
Nel dettaglio, come specificato all’articolo 2 del decreto in commento, per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo articolo 56, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il predetto limite, è stabilito in base alle tabelle di cui all’articolo 1.
Il coefficiente moltiplicatore, previsto dall’articolo 56, comma 5, del TUIR, è stabilito in misura pari a 2.

Al decreto, quindi, sono allegate le tabelle 1, 2 e 3, riguardanti, rispettivamente: la potenzialità produttiva dei terreni con relativo elenco; la tariffa media di reddito agrario; l’elenco delle categorie di animali con il numero di capi allevabili per Ha e le fasce di qualità relative ai capi allevabili per ettaro per anno.

Qualora il reddito derivante dall’allevamento dei capi superasse il limite di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR, è considerato reddito d’impresa e non reddito agrario.
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