5 marzo 2019

Transfer price. Documentazione penality protection

Fiscal Approfondimento n. 9 - 2019

L’art.1, comma 6, del D.Lgs.n.472/97, prevede che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art.110, comma 7, del T.U. n. 917/86, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene detta documentazione deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione.
A sua volta, l’art.2, comma 4-ter, prevede il penalty protection anche in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'art.25, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.
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