9 ottobre 2012

Nuova imposizione Iva per gli immobili

Fiscal News N. 342-2012

L'art. 9, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato l'art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, norma che stabilisce il regime (imponibilità o esenzione) delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi e non abitativi.
Con le modifiche apportate:
- le imprese che hanno costruito fabbricati abitativi o che vi hanno eseguito interventi di recupero (ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo) potranno assoggettare a Iva la cessione anche dopo 5 anni dalla fine lavori, esercitando apposita opzione nell'atto di vendita;
- le medesime imprese di cui sopra potranno, sempre su opzione, assoggettare a Iva le locazioni degli immobili da esse costruiti o ristrutturati;
- le cessioni di fabbricati strumentali da parte del costruttore restano in regime di Iva fino al quinto anno successivo alla fine lavori;
- le locazioni di fabbricati strumentali sono in regime di esenzione, salvo il caso in cui il locatore abbia optato per l'imponibilità.
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