2 dicembre 2014

SP. Operazioni straordinarie

Fiscal News N. 354-2014

Con il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone, qualora abbiano posto in essere operazioni straordinarie.
L'art. 17 co. 2 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio. Dunque, l’art. 17 del Decreto Semplificazioni prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo
alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del Decreto, prima di poter applicare tali norme.
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