26 luglio 2018

Super e iper amm.to nel Mod. Red. 2018

Speciale Dichiarazioni n. 46 - 2018

L’iper ammortamento, è previsto dall’articolo 1, comma 9, della Legge n.232/2016, riguardante l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, ovvero, entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”.
La Legge n.232/2016, la cosiddetta Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, comma 8, riconferma il beneficio, previsto con la Legge di Stabilità 2016, di usufruire del cosiddetto super ammortamento, ossia l’aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento.
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