CONSOLIDATO FISCALE - Versamento
SOGGETTI INTERESSATI
Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 non soggetti agli studi di settore.
ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO
- 1125 – Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007.
SANZIONI
Sanzione amministrativa:
Omesso o insufficiente versamento: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Scade il termine per le società aderenti al consolidato fiscale per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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