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sabato, 13 dicembre 2025
SOGGETTI INTERESSATI
Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2012, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO
- 1125 - Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione.
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Suggerimenti:
– verificate di aver digitato correttamente le parole nel campo di ricerca testuale;
– aggiungete parole più specifiche o sinonimi nel campo di ricerca testuale;
– provate a ridurre i parametri di ricerca.