CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento
SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2012 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2012.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
- 114T - Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Scade il termie per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2012 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2012.
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Suggerimenti:
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– aggiungete parole più specifiche o sinonimi nel campo di ricerca testuale;
– provate a ridurre i parametri di ricerca.
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