IMPOSTA DI REGISTRO – No Opzione Cedolare Secca - VERSAMENTO
SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".
SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2011.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
- 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione
- 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
- 113T -Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.
I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° luglio 2011, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari. In caso di registrazione telematica del contratto, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".
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