lunedì, 05 maggio 2025

30 novembre 2012

Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

ADEMPIMENTO
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2012 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo.

COME SI VERSA
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

CODICE TRIBUTO
- 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
- 1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef
- 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale
- 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
- 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
- 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
- 1991 - Interessi sul ravvedimento – IVA
- 8918 - IRES - Sanzione pecuniaria
- 1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires
- 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
- 1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap
- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2012 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo.
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Suggerimenti:
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