ROTTAMAZIONE BIS – contribuenti che non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017 - Pagamento delle prime tre rate
Nota bene: la scadenza fissata al 30 novembre è stata prorogata dal maxiemendamento al DL 148/2017 alla data di oggi ancora in sede di conversione
SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che hanno presentato domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) ma non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017
ADEMPIMENTO
Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
COME SI PRESENTA
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione
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