giovedì, 01 maggio 2025

30 settembre 2013

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Versamento - Addizionale erariale

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2013 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.

ADEMPIMENTO

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

COME SI VERSA

Mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento online per i non titolari di partita Iva.

CODICE TRIBUTO
- 3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica

SANZIONI
Sanzione amministrativa:
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).

Scade il termine per i proprietari di autoveicoli per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
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