Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
12:42 - INPS - Messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012
Con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, l'INPS comunica che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
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