In materia di congedo di maternità, alla lavoratrice madre spetta la possibilità di chiederne il differimento, nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, fino alla data delle sue dimissioni, offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (INPS - Messaggio 11 luglio 2011, n. 14448).
Recentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.
Tale dilazione, però, non può essere richiesta nei seguenti casi:
- parto “a termine”, ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima;
- parto prematuro, allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.